Statuto

Statuto dell'Associazione Culturale "Giuseppe Maria Galanti", sita in Santa Croce del Sannio (BN), Palazzo Galanti, Via Preci n. 6, 82020.

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione Culturale "Giuseppe Maria Galanti", una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – Scopi sociali

L'Associazione"Giuseppe Maria Galanti" persegue i seguenti scopi:

  • Salvaguardia e tutela del patrimonio Culturale locale dell'antico Contado del Molise;
  • Valorizzazione e promozione del territorio dal punto di vista ambientale, storico, paesaggistico e architettonico e tutela della biodiversità;
  • Promozione di attività culturali (come, ad esempio, attività editoriali, musicali, letterarie, teatrali e gastronomiche;
  • Conoscenza e diffusione dell'identità Culturale locale e dell'antico Contado di Molise.

Art. 3 – Attività

L'Associazione Culturale "Giuseppe Maria Galanti", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  1. "Far conoscere e diffondere l'identità e la cultura locale dell'antico Contado id Molise mediante diverse iniziative atte anche a promuovere e sviluppare le potenzialità della dimora storica di Giuseppe Maria Galanti al fine di avvicinare la popolazione, locale e non, ai luoghi natali e alla realtà Culturale dell'illuminista meridionale, dai cui ideali, innovatori ed anticonformisti, l'associazione trae libera ispirazione";
  2. Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni e corsi di musica, incontri di musicoterapia;
  3. Organizzare attività di formazione, eventi e manifestazioni e costruire gruppi di studio e di ricerca;
  4. Realizzare attività editoriali.

Art. 4 – Soci

L'Associazione Culturale "Giuseppe Maria Galanti" è aperta a tutto coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si distinguono in:

  • Ordinari, persone fisiche, fondatori o iscritti successivamente, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
  • Sostenitori, persone fisiche, Enti, Associazioni, aziende, che contribuiscono con la loro opera e il loro sostegno economico alla vita dell'Associazione, operando anche saltuariamente; a tal fine, i soci sostenitori non hanno diritto di voto.
  • Onorari, coloro che si sono prodigati per perseguire gli scopi dell'Associazione e tali vengono riconosciuti dalla stessa. A tal fine, tale qualifica dà diritto ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, ad eccezione delle approvazioni e modifiche dello statuto ed eventuali regolamenti.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni di richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 5 – Diritti dei soci

I soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso.

I soci sostenitori, senza diritto di voto, hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione, su richiesta e mediante assemblee periodiche.

Art. 6

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • beni immobili e mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contribuiti straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitare durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

L'anno finanziari inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente.

Art. 9

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea ed in via telematica.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 10

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 11

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Per le modalità di elezione si rinvia al regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 12

Il Consiglio direttivo e l'organo esecutivo dell'Associazione "Giuseppe Maria Galanti". Si riunisce in base alle necessità ed è convocato da:

  • il Presidente;
  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  1. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
  2. formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
  3. elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  4. elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
  5. stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 13

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto, ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 14

Lo scioglimenti dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 15

Tutte le cariche elettive sono gratuite ed è possibile ricandidarsi. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Art. 17

L'Associazione utilizza come logo lo stemma araldico della famiglia Galanti costituito da rosa gambuta con luna crescente, due gigli fiorentini ed una stella.